argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Poiché, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 240 del 2010, un professore universitario a tempo pieno può svolgere compiti gestionali presso enti pubblici, l’amministrazione universitaria non può motivare solo in ragione della sua posizione a tempo pieno il rifiuto dell’autorizzazione all’assunzione dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione prima, 23 novembre 2022, parere n. 1887 del 2022. )Articoli Correlati: professori universitari - contratto di lavoro a tempo pieno - incarico gestionale
Il principio è esatto, seppure scontato, poiché deriva in modo univoco dalle indicazioni testuali.