argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il fallimento sospenda i suoi lavoratori con ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, le pretese di un finanziatore nei riguardi di un dipendente e comportanti una cessione parziale del credito non possono essere esercitati nei confronti del finanziatore, ma dell’Inps.
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Il principio è scontato, ma il caso è molto frequente e ciò giustifica la pubblicazione.