argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 2, l’art. 4, paragrafo 1, e l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che preveda la fissazione di un limite massimo di età a trenta anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni esercitate da tali commissari di polizia non richiedano capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità siano richieste, se risulta che una tale normativa, pure perseguendo una finalità legittima, imponga un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 17 novembre 2022, C. – n. 304 del 2021, Sig. VT c. ministero dell’interno e altri. )Articoli Correlati: diritto UE - discriminazione per età - concorso pubblico - disparità di trattamento
Il principio di diritto è di un evidente fondatezza. Il requisito è del tutto irrazionale.