argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Deve essere applicato il principio enunciato dalla Corte di giustizia per cui l’art. 14, punto 2, lett. a), del regolamento Cee n. 1408 / 1971 del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, a quelli autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’allora Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata, e l’art. 87, paragrafo 8, del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella sua versione modificata e aggiornata, devono essere interpretati nel senso per cui la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e lavora per un periodo di quarantacinque minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio (denominato “crew room”, di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede) e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili della compagnia aerea, è la legislazione di questo ultimo Stato membro.
» visualizza: il documento (Cass. 25 novembre 2022, n. 34805, ord.. )Articoli Correlati: disciplina previdenziale - personale di volo - diritto di stabilimento
L’ordinanza attua il principio enunciato da Corte di giustizia 19 maggio 2022, C. – n. 33 del 2021, Inail e Inps c. Ryanair Dac, sentenza pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.