argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario, inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive; tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 cost.) o alla personalità morale (artt. 32 e 2 cost., in relazione all’art. 2087 cod. civ.) del lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 28 novembre 2022, n. 34976, ord.. )Articoli Correlati: medici - lavoro straordinario - risarcimento del danno
Il principio è noto; v. Cass. 5 agosto 2020, n. 16711, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.