argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Con riguardo al peculiare regime previdenziale degli architetti e degli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza dell’esercizio di una diversa attività, l’Inarcassa non può esercitare il suo potere di autoregolazione estendendo loro l’obbligo di versare contributi utili alla costituzione del diritto a prestazioni previdenziali. La preclusione non dipende dalla disciplina della cosiddetta gestione separata, ma dal divieto introdotto dall’art. 2 della legge n. 1046 del 1971 e confermato dall’art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, che ha escluso dall’iscrizione all’Inarcassa tutti gli ingegneri e gli architetti titolari di altro rapporto lavorativo e, di conseguenza, di diversa iscrizione previdenziale.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 18 ottobre 2022, n. 238. )Articoli Correlati: cassa previdenziale - potere di autoregolazione - contributi
In senso opposto, v. Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.