argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici giudiziari proveniente da una amministrazione di un comparto diverso non spetta l'indennità di amministrazione, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall'art. 71 del decreto legislativo n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, deve essere individuato con riferimento a quella propria dell'ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, poiché il lavoratore distaccato non è inquadrato nell'amministrazione di destinazione.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione seconda, 27 ottobre 2022, n. 9188. )Articoli Correlati: pubblico impiego privatizzato - uffici giudiziari - distacco
Il principio è noto. V. Cass. 5 ottobre 2016, n. 19916.