argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 421 e dell’art. 437 cod. proc. civ., possono essere acquisiti nel giudizio di secondo grado i documenti inerenti alla condizione reddituale di chi chieda l’assegno sociale, in specie se non vi era stata contestazione in merito a tale requisito da parte dell’Inps.
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La sentenza richiama a sostegno la decisione Cass. 15 maggio 2018, n. 11845 e sottolinea come il comportamento processuale dell’assicurato trovasse giustificazione nel fatto che l’Inps non aveva mai negato la sussistenza delle condizioni di reddito, nello svolgimento della sua attività amministrativa.