argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992, il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera qualora muti in modo definitivo il luogo geografico di esecuzione della prestazione, sebbene lo spostamento sia attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, ma in luoghi di una certa distanza reciproca. Alla fattispecie non si può applicare l’obbligo di ripescaggio.
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Nello stesso senso, v. Cass. 23 agosto 2019, n. 21670, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.