argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Si applica l’art. 18, quarto comma, St. lav. al caso del lavoratore che svolga una diversa attività in pendenza della malattia senza che ciò determini alcun rischio di aggravamento della patologia o di ritardo nella ripresa del lavoro e, dunque, senza violazione degli obblighi di buona fede.
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Il principio è noto; v. Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655.