argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di sciopero e di cosiddetto crumiraggio interno, è legittima la sostituzione dei lavoratori in sciopero con colleghi che non aderiscono, ma a cui sono attribuiti compiti dequalificanti solo ove tale adibizione abbia luogo per mansioni marginali e accessorie rispetto a quelle loro proprie.
» visualizza: il documento (Cass. 1 aprile 2019, n. 9027. )Articoli Correlati: sciopero - dequalificazione
I principi sono consolidati (v. Cass. 22 maggio 2018, n. 12551). Infatti, “nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, il datore di lavoro può disporre l'utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l'assegnazione a mansioni inferiori solo ove tali mansioni siano marginali e accessorie sul piano funzionale e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite sia disatteso in violazione dell'art. 2103 cod. civ., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, poiché tale norma assicura il mantenimento del livello di professionalità acquisito (in applicazione dell'anzidetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto antisindacale l'impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, in quantro si devono escludere la marginalità di tali funzioni e la loro eccezionalità, per il semplice fatto dello sciopero)” (v. Cass. 10 luglio 2015, n. 14444).