argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte dell’Enpaia, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1655 del 1962, vige il principio di automaticità delle prestazioni.
» visualizza: il documento (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31338. )Articoli Correlati: trattamento di fine rapporto - automaticità delle prestazioni previdenziali - indennità di anzianità
Il principio è noto, poiché si è detto che “le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e del fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità erogate dall'Enpaia sono soggette, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1655 del 1962, al principio dell'automaticità delle prestazioni, in seguito non alla formale costituzione del rapporto assicurativo mediante denuncia all'ente dell'assunzione del lavoratore, ma in seguito alla nascita ope legis del rapporto previdenziale per effetto della costituzione del rapporto di lavoro” (v. Cass. 16 giugno 1987, n. 5307).