argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ valido il patto di prova in cui, oltre all’inquadramento, si indichi come oggetto dell’esperimento l’adibizione alle mansioni di responsabile dell’ufficio della fatturazione, poiché le indicazioni sono sufficienti a chiarire i compiti da svolgere. E’ coerente con tale oggetto l’assegnazione dell’incarico di correggere precedenti errori in tema di fatturazione.
» visualizza: il documento (Trib. Venezia 29 marzo 2019)Articoli Correlati: patto di prova - mansioni
In diritto (v. Cass. 3 dicembre 2018, n. 31159), si è detto, “è illegittimo il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite”. Questa decisione non aggiunge considerazioni in diritto, ma mostra come i relativi criteri possano trovare una razionale attuazione in fatto.