argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 21, paragrafo 1, lettera b), i), e paragrafo 2, del regolamento Ue n. 1215 / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso per cui un lavoratore può convenire dinanzi al giudice dell’ultimo luogo in cui o a partire dal quale abbia svolto in via abituale il suo lavoro una persona, a prescindere dalla sua domiciliazione nel territorio di uno Stato membro, persona alla quale non sia legato da un contratto di lavoro, ma che, in forza di una garanzia relativa a un contratto di lavoro con un terzo, sia responsabile dell’adempimento delle obbligazioni del terzo, a condizione del sussistere di un vincolo di subordinazione del lavoratore nei riguardi del terzo. L’art. 6, paragrafo 1, del regolamento Ue n. 1215 / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso per cui la riserva relativa all’applicazione dell’art. 21, paragrafo 1, esclude che un giudice di uno Stato membro si possa fondare sulle norme dello stesso Stato in materia di giurisdizione, nonostante siano più favorevoli al lavoratore. Al contrario, qualora non sussistano i presupposti di operatività dell’art. 21, paragrafo 2, o di qualsiasi altra norma richiamata dall’art. 6, paragrafo 1, il giudice può applicare le norme nazionali per determinare la giurisdizione. L’art. 17, paragrafo 1, e l’art. 6, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 593 / 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, devono essere interpretati nel senso per cui la nozione di “attività professionale” comprende non soltanto quella autonoma, ma anche quella subordinata. Inoltre, un accordo concluso tra il lavoratore e un terzo garante del datore di lavoro e delle relative obbligazioni, non è concluso al di fuori e a prescindere da qualsiasi attività o finalità professionale, ai fini dell’operare delle citate norme.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 20 ottobre 2022, C. – n. 604 del 2020, Roi land investments ltd. c. Sig. FD. )Articoli Correlati: garante privacy - diritto europeo - riconoscimento ed esecuzione della sentenza
Il caso è insolito, poiché di rado vi è un garante delle obbligazioni del datore di lavoro. Tuttavia, la sentenza afferma principi significativi, sia a proposito della disciplina processuale, sia della disciplina di diritto internazionale privato.