argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui l’espressione “religione o (…) convinzioni personali” costituisce un solo motivo di discriminazione, che comprende tanto le convinzioni religiose quanto quelle filosofiche o spirituali. L’art. 1 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui una disposizione di un regolamento aziendale che vieti ai dipendenti di manifestare, a voce, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce una discriminazione diretta nei riguardi di chi voglia indossare un segno o un indumento con connotazione religiosa, purché la disposizione sia applicata a tutti. L’art. 1 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a che disposizioni nazionali volte a distinguere le convinzioni filosofiche da quelle religiose siano considerate più favorevoli, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 13 ottobre 2022, C. – n. 344 del 2020, Signora LF c. Scrl. )Articoli Correlati: religione - libertà di religione
V. Corte di giustizia, grande sezione, 11 settembre 2018, C. - n. 68 del 2017, e Corte di giustizia, grande sezione, 14 marzo 2001, nella causa C – 157 del 2015, Signora Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van sanse en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions Nv.; Corte di giustizia, grande sezione, 17 aprile 2018, C. – n. 414 del 2016, Signora Engeberger c. Evangelisches Werk guer Diakonie und Entwicklung eV., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, v. il fascicolo straordinario pubblicato alla fine del 2019, con i saggi di Antonio Ojeda – Avilès, The collective negotiation of reasonable accomodation of the religious acts in the company; Enrico Gragnoli, Divine protection and human law. Work, the social marginality of religion and protection of freedom; Stefania Scarponi, The “fair balance” of fundamental rights in the European Court of Justice decisions in the matter of religious freedom at work and the impact of the principle of “proportionality”; Antonello Olivieri, The legal system between divine law and labour law: the one who is overmuch righteous, for this reason becomes unrighteous; Cinzia Carta, Companies’ policy of neutrality and the principle of non – discrimination; Giulia Cassano, The freedom of religion in the workplace in the latest case law of the Court of Justice of the European Union: the Cresco investigation case and religious holidays; Claudia Carchio – Elisabetta Sartor, The principle of secularity as a neutral approach and the indirect religious discriminations in the employment relationship; Pierluigi Digennaro, A critical assessment of the EUCJ case law on the manifestation of religious convictions at the workplace; Caterina Mazzanti e Gianluca Picco, The principle of laicism in the employment relationship from the perspective of National and European jurisprudence; Milena S. Rouxinol, Brief thoughts on some problems arising from religious expression in workplace; Laura Torsello, Religious freedom in the workplace, between new needs and the multi – dimensionality of protection.