argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non si applichi a una normativa nazionale che, come interpreto da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima della sua entrata in vigore, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età (principio ricavato dalla decisione). La direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso per cui osti a una discriminazione solo qualora sia fondata su uno dei motivi elencati in via espressa al suo art. 1 (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 20 ottobre 2022, C. – n. 301 del 2021, Curtea de Apel Alba Iulia c. dott. YF. )Articoli Correlati: diritto europeo - discriminazione - quadro generale
Il secondo principio di diritto è di scontata fondatezza, ma merita di essere sottolineato per la sua importanza applicativa. Più originale il primo, che dà una ragionevole lettura restrittiva del concetto di discriminazione con età. L’età è eterogenea rispetto al tema complessivo della successione della legge nel tempo.