argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui una persona che risieda in uno Stato membro e, tramite una impresa di somministrazione di lavoro stabilita in un altro, svolga missioni nel territorio di tale secondo Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra dette missioni, alla legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, qualora, in forza del contratto di somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro cessi durante gli intervalli (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 13 ottobre 2022, C. - n. 713 del 2020, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank c. Signora X e altri. )Articoli Correlati: diritto comunitario - somministrazione di lavoro - sistema di sicurezza sociale
Il caso è insolito e la soluzione ragionevole.