argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, così che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, cioè le posizioni entrate a fare parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento autonome e suscettibili di essere regolate in modo differente in caso di successione di contratti collettivi.
» visualizza: il documento (Cass. 21 ottobre 2022, n. 31148, ord.. )Articoli Correlati: successione - contratto collettivo - fonte eteronoma
Il principio è noto; v. Cass. 19 febbraio 2014, n. 3982.