argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
La mancata partecipazione alla perdita di esercizio di un associato in partecipazione con apporto di lavoro non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, poiché la remunerazione presenta comunque elementi aleatori, se è in funzione degli eventuali utili.
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La tesi ha riscontro in giurisprudenza; infatti, si è detto, “il rapporto di lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo in virtù dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile nell'organizzazione aziendale. Il negozio di associazione in partecipazione, presupponendo una effettiva partecipazione dell'associato all'impresa e al connaturato rischio, non viene meno per la circostanza che l'associato non partecipi alle perdite di esercizio, non abbia poteri di controllo sull'attività d'impresa ovvero abbia una partecipazione determinata in base ai ricavi in luogo degli utili netti” (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24871). Nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2016, il secondo in assoluto, v. Alessandra Miscione, La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.