argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subìto un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro (una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze) l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
» visualizza: il documento (Cass. 20 ottobre 2022, n. 31049)Articoli Correlati: assicurazione infortuni e malattie professionali - onere della prova - danno alla salute
Il principio è noto; v. Cass. 3 marzo 2022, n. 7058¸Cass. 12 giugno 2017, n. 14566, pubblicato su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.