argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, così che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto.
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V. Cass. 6 settembre 2022, n. 26246; Trib. Ravenna 7 giugno 2022, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.