argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ nullo l’atto di dimissioni adottato a voce, in difformità da una espressa previsione del contratto collettivo sulla forma scritta.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta; in tale caso, questa ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza per cui le dimissioni rassegnate a voce, anziché per iscritto, come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile, sono invalide per difetto della forma ad substantiam” (v. Cass. 19 luglio 2018, n. 19231, ord.).