Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

06/05/2019 - Il fallimento, il fondo di garanzia e il trasferimento di azienda.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

E’ esatto il principio per cui, qualora abbia luogo una cessione di un ramo di azienda, l’ammissione allo stato passivo fallimentare del cedente dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto maturato fino al trasferimento dell’azienda non comporta l’intervento del fondo di garanzia, poiché l’Inps può eccepire la mancata estinzione del rapporto di lavoro e, quindi, l’inesigibilità del credito nei confronti del cedente, senza che, nei confronti dell’Inps, possano essere invocati l’accertamento compiuto in sede di ammissione allo stato passivo e la mancata opposizione. A seguito del trasferimento del ramo di azienda, il credito relativo al trattamento di fine rapporto non è esigibile, poiché il rapporto di lavoro non si estingue, ferma l’astratta responsabilità solidale del fallimento per le quote maturate fino alla cessione stessa. Tuttavia, tale principio non si applica al caso in cui, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990, un contratto collettivo preveda il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del solo fallimento.  

» visualizza: il documento (App. Milano 11 febbraio 2019. ) scarica file

Articoli Correlati: fondo di garanzia INPS - trasferimento di azienda - fallimento

La sentenza conferma, ma delimita l’ambito di applicazione della sentenza Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, in modo condivisibile. Tale interpretazione anticipa una delle novità dell’art. 68 del decreto legislativo n. 14 del 2019.