argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturate da un lavoratore con riguardo a un periodo di lavoro effettivo e prima di una situazione di invalidità totale o di perdurante inabilità al lavoro si possa estinguere senza che il datore di lavoro abbia messo il lavoratore in condizione di esercitare il diritto.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia 22 settembre 2022, C. – n. 518 del 2020 e n. 727 del 2020, Sig. XP c. Fraport Ag Frankfurt servicesc worldwide e Sig. AR c. Saint Vincent GmbH. )Articoli Correlati: diritto UE - ferie - invalidità permanente
V. Corte di giustizia, sezione sesta, 22 settembre 2022, C. n. 120 del 2021, Sig. To c. Sig. Lb; Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 619 del 2016, Sig. Kreuziger c. Land Berlin, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.