argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il meccanismo di tipo presuntivo dell’art. 3 del decreto - legge n. 12 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2002, nella parte in cui quantifica la sanzione da irrogare in caso di impiego di lavoratori irregolari, prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, in quanto determinato con riferimento all’entità del costo del lavoro per ciascun lavoratore, computato in relazione al lasso di tempo intercorrente tra il primo gennaio dell’anno in cui è stata constata la violazione e la data di tale accertamento. Il citato meccanismo esclude qualsiasi obbligo dell’ente che applichi la sanzione di provare l’effettiva prestazione di attività subordinata per lo spazio temporale innanzi citato; poiché il legislatore ha imposto di presumere (fino a prova contraria gravante a carico dell’autore della violazione) che la stessa violazione corrisponda al detto periodo intermedio, prescrive all’ente medesimo di commisurare la sanzione a quella durata.
» visualizza: il documento (Cass. 27 settembre 2022, n. 28102, ord.. )Articoli Correlati: lavoro irregolare - presunzioni - rapporto di lavoro
Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 13 gennaio 2010, n. 356.