argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Sussiste il danno da dequalificazione qualora un infermiere sia adibito per più della metà del tempo a mansioni proprie di un operatore socio sanitario.
» visualizza: il documento (Trib. Lamezia terme 13 settembre 2022. )Articoli Correlati: risarcimento del danno - lavoro pubblico - dequalificazione - risarcimento del danno
Il criterio della prevalenza è applicato secondo la durata dell’attività; la soluzione è ragionevole, sebbene la giurisprudenza non sia del tutto sintonica. V. Cass. 6 febbraio 2021, n. 2969; Cass. 12 dicembre 2019, n. 32699, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Per tali decisioni, “a proposito dell’identificazione dell’inquadramento, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza non deve essere determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa, ma, sulla base della reciproca analisi qualitativa, si deve tenere conto della mansione più significativa sul piano professionale, purché non sia espletata in via sporadica od occasionale”.