argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di lavoro pubblico, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici e veterinari dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, così che non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cosiddetta sostitutiva. La prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto fa sorgere il diritto alla retribuzione dovuta per lo svolgimento di mansioni superiori.
» visualizza: il documento (Trib. Caltanissetta 28 febbraio 2019. )Articoli Correlati: dirigenza sanitaria - svolgimento mansioni superiori
La sentenza è di segno opposto a quella Cass. 19 aprile 2017, n. 9879, per cui, “in tema di lavoro pubblico, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici e veterinari dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, così che non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cosiddetta sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 cost.”. Il precedente è analogo a quello della sentenza Cass. 3 agosto 2015, n. 16299.