argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto (negozio il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto) può essere successivo all'accordo tra cedente e cessionario, purché, nel momento di tale adesione, non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto e permangano tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto.
» visualizza: il documento (Cass. 21 settembre 2022, n. 27681, ord.. )Articoli Correlati: cessione del contratto - debitore ceduto - manifestazione di volontà
V. Cass. 7 maggio 2001, n. 6349.