argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", così che non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
» visualizza: il documento (Cass. 8 settembre 2022, n. 26532, ord.. )Articoli Correlati: forma - licenziamento - potere istruttorio
Il principio di diritto è fondato se si chiede di provare per testi la forma dell’atto, ma non se si vuole provare la consegna. Nello stesso senso della sentenza, v. Cass. 3 giugno 2015, n. 11479.