argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che i lavoratori con il medesimo inquadramento di quelli licenziati non siano in grado di svolgere le mansioni di posizioni lavorative residue all’esito della riorganizzazione, mentre è irrilevante il fatto che il lavoratore licenziato svolgesse l’attività in un reparto soppresso, poiché occorre comparare le sue competenze a quelle altrui rispetto alle attività rimaste.
» visualizza: il documento (Cass. 9 settembre 2022, n. 26683, ord.. )Articoli Correlati: ambito di comparazione - licenziamenti collettivi
V. Cass. 2 marzo 2021, n. 5647, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.