argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di successione fra diversi appaltatori, ai fini dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, per lavoratori “riassunti” e per cui non occorre l’intimazione di licenziamenti collettivi, si devono intendere i lavoratori “riassumibili”; in difetto, un fatto estraneo alla sfera di controllo dell’originario appaltatore inciderebbe sulla procedura preordinata ai recessi.
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Il principio è interessante, ma in contrasto con l’interpretazione letterale e la giurisprudenza di legittimità. V. Cass. 26 marzo 2022, n. 9932, ord., pubblicata su questo Sito, per cui, “in caso di licenziamenti dovuti alla modificazione dell’appaltatore, con applicazione dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, solo l’effettiva assunzione evita l’applicazione dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, deve trovare applicazione la procedura degli artt. 4 e 24 della legge n. 231 del 1991”. Si rinvia al relativo commento.