argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto può essere ascritta alla volontà del datore di lavoro, seppure manifestata con comportamenti concludenti, poiché non basta la prova della mera cessazione della prestazione lavorativa; qualora l’impresa eccepisca il fatto che il lavoratore abbia rassegnato le dimissioni e, all’esito dell’istruttoria perduri l’incertezza probatoria, la domanda deve essere respinta in applicazione della regola residuale dell’art. 2697 cod. civ. (principio di diritto desunto dalla motivazione).
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V. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3822; Cass. 9 luglio 2019, n. 18402, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.