argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Ai sensi del primo comma dell’art. 6 del decreto legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, “per assicurare la qualità e la trasparenza della attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”, le pubbliche amministrazioni devono adottare, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, il c. d. Piano integrato di attività e organizzazione. Le pubbliche amministrazioni che occupano meno di cinquanta dipendenti adottano il predetto Piano fruendo di modalità semplificate. Sono escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il decreto del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022, n. 132 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 209 del giorno 7 settembre 2022 e in vigore dal giorno 22 settembre 2022) “definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” (primo comma dell’art. 1 del decreto n. 132 del 2022), nonché “le modalità semplificate per l’adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni” che occupano meno di cinquanta dipendenti (secondo comma dell’art. 1 del decreto n. 132 del 2022).
» visualizza: il documento (legge n. 113 del 2021)Articoli Correlati: pubbliche amministrazioni - piano integrato di attività e organizzazione - piano integrato
di avv. Valentina Zaccarelli
Il c. d. Piano integrato di attività e organizzazione è composto da tre sezioni:
Ciascuna sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti gestionali e di attività amministrativa (primo comma dell’art. 2 del decreto n. 132 del 2022).
Il Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato entro il giorno 31 gennaio di ogni anno; è predisposto, in via esclusiva, in formato digitale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet istituzionale di ciascuna pubblica amministrazione (art. 7 del decreto n. 132 del 2022).
Il Piano è adottato dagli organi di indirizzo politico e, per le pubbliche amministrazioni che ne sono prive, dagli organi di vertice, in relazione agli specifici ordinamenti; negli enti locali esso è approvato dalla giunta (art. 11 del decreto n. 132 del 2022). “Al fine di assicurare una adeguata formazione e qualificazione al personale preposto alla redazione del Piano (…), il Dipartimento della funzione pubblica predispone e divulga (...) specifici moduli formativi coerenti con i nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell’ambito dei piani di formazione già previsti e finanziati a legislazione vigente e adotta apposite linee guida per il coordinamento dei contenuti delle sezioni del Piano” (art. 12 del decreto n. 132 del 2022).
La mancata adozione del Piano comporta la applicazione delle sanzioni previste dal quinto comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e preclusione delle assunzioni di personale e del conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati), oltre che quelle previste dalla lettera b del quinto comma dell’art. 19 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (salvo che il fatto costituisca reato, applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra €. 1.000,00 ed €. 10.000,00) (art. 10 del decreto n. 132 del 2022).
Allegato al decreto n. 132 del 2022 vi è lo schema del c. d. Piano integrato di attività e organizzazione.