argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, così che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246. )Articoli Correlati: crediti da lavoro dipendente - prescrizione - risoluzione
Nello stesso senso, v. Trib. Milano 31 marzo 2021; Trib. Brescia 26 maggio 2021; Trib. Milano 29 giugno 2016; la decisione è di segno opposto rispetto a quella Trib. Milano 16 dicembre 2015. Le sentenze sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, v. Emanuela Fiata, Prescrizione e stabilità del rapporto di lavoro dopo le riforme sul regime sanzionatorio dei licenziamenti.