argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2120, terzo comma, cod. civ. sulla computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto dei periodi di sospensione con ricorso al trattamento di integrazione salariale si applica anche a quello in deroga e gli oneri economici devono essere a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Motivata con molto scrupolo, l’ordinanza è convincente; non vi è ragione di attribuire un regime differente a questo trattamento di integrazione salariale.