argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora il contratto collettivo nazionale preveda che le giustificazioni rese dal lavoratore siano accolte, se non è intimato il licenziamento entro un termine di decadenza, si applica la tutela dell’art. 18, quarto comma, St. lav..
» visualizza: il documento (App. Roma 28 febbraio 2019. )Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - termine di decadenza - tutela applicabile
Se non ci si inganna, questa sentenza ha concluso il giudizio di rinvio successivo alla pronuncia Cass. 3 settembre 2018, n. 21569. La decisione in esame è ineccepibile e dà puntuale applicazione alle statuizioni della Suprema Corte. Con riguardo a queste ultime, giova ricordare che la sentenza Cass. 3 settembre 2018, n. 21569, dichiara di non essere in contraddizione con quella Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985, poiché, nel caso di specie, il ritardo nell’intimazione del licenziamento avrebbe comportato l’accettazione delle giustificazioni, alla stregua delle espressioni del contratto collettivo nazionale. In caso di violazione di un termine di decadenza, la decisione Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985, ha considerato applicabile l’art. 18, sesto comma, St. lav.. L’ultima tesi non è convincente; si può discutere sull’applicabilità dell’art. 18, quarto o sesto comma, St. lav., ma la soluzione deve essere la stessa, in tutti i casi, a prescindere dalle irrilevanti espressioni lessicali del contratto collettivo.