argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 4 del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro e che sia inattivo sul piano professionale, in quanto non svolga una attività lavorativa remunerata, sia negato il beneficio di “prestazioni familiari”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lett. j), e dell’art. 1, lett. z), del citato regolamento, durante i primi tre mesi del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, mentre un cittadino inattivo sul piano professionale del medesimo Stato membro benefici di tali prestazioni anche durante i primi tre mesi dal suo rientro, dopo che si sia avvalso del diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 1 agosto 2022, C. – n. 411 del 2020, Signora S c. Familiemkasse Niedersachsen – Bremen der Bundesagentur fuer Arbeit. )Articoli Correlati: parità di trattamento - sicurezza sociale - prestazioni familiari
Il principio di diritto è ragionevole e codifica una ipotesi di parità di trattamento fra cittadini di diversi Stati membri.