argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, lett. c), della direttiva 95 / 46 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’art. 6, paragrafo 1, primo comma, lett. c), e paragrafo 3, del regolamento Ue 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che preveda la pubblicazione in rete di interessi privati che qualsiasi direttore di un ente percettore di fondi pubblici sia tenuto a presentare, in quanto, in particolare, tale pubblicazione riguardi dati nominati, relativi al coniuge o convivente nonché ai parenti e conoscenti del dichiarante su fatti che possano dare luogo a un conflitto di interessi, nonché qualsiasi operazione conclusa nel corso degli ultimi dodici mesi il cui valore ecceda euro 3.000,00 (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 1 agosto 2022, C. n. 184 del 2020, Sig. OT c. Vyriausioj tarnybinčs etikos komisija e altri. )Articoli Correlati: dirigenti - informazioni personali - organizzazioni di rilievo pubblico
La sentenza è commendevole e dimostra molto più buon senso del legislatore lituano o di quello italiano. Simili pubblicazioni arrecano notevole disturbo, oltre a essere del tutto inutili. Sarebbe auspicabile l’immediata applicazione del razionale principio di diritto nel nostro ordinamento.