argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ illegittimo fare ricorso a investigatori privati per verificare se il lavoratore impiegato in attività fuori dalla sede aziendale si dedichi a queste ultime o a iniziative private.
» visualizza: il documento (Cass. 24 agosto 2022, n. 25287, ord.. )Articoli Correlati: controllo del dipendente - sede aziendale - investigatori privati
In senso opposto, v. Trib. Padova 4 ottobre 2019, ord.; Cass. 4 aprile 2018, n. 8373; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094, pubblicate su questo Sito. Nelllo stesso senso, v. Cass. 4 settembre 2018, n. 21621, sempre pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sulla Rivista, sul quarto fascicolo (l’ultimo del 2016), v. Carlo Zoli, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e la nuova struttura dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, Anna Trojsi, Controllo a distanza (su impianti e strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore e Ilaria Bresciani, Le forme di controllo nello Statuto dei lavoratori: orientamenti giurisprudenziali e questioni di attualità. Il punto nevralgico di questa decisione è dato dal fatto che ha considerato illegittimo il ricorso a investigatori privati per verificare l’allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro, mentre la decisione Cass. 11 giugno 2018, n. 15094, aveva ritenuto legittimo il controllo sulla mancata esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali. Non è chiaro come sarebbe possibile verificare la presenza del lavoratore, poiché, in alcune situazioni, il ricorso agli investigatori è indispensabile.