argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel vigente sistema dell’art. 18 St. lav., con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento al verbo “potere” non aggiunge discrezionalità al potere del giudice. In caso di manifesta insussistenza del fatto, deve essere disposto un ordine di reintegrazione.
» visualizza: il documento (Cass. 13 marzo 2019, n. 7167)Articoli Correlati: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - manifesta insussistenza del fatto
La sentenza è in linea con quella Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, per cui, “con riguardo all’art. 18 St. lav., nel testo oggi vigente, modificato dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012, a proposito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza” deve essere riferita a una evidente assenza dei suddetti presupposti, verificabile con facilità; a fronte di questa, il giudice può applicare la disciplina dell’art. 18, comma quarto, St. lav., ove tale regime non sia oneroso in modo eccessivo per il datore di lavoro”. Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.