argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, l'applicazione delle cosiddette sanzioni civili (quali le somme aggiuntive) prescinde da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento, poiché le stesse costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subìto dall'istituto previdenziale. Non rileva ai fini dell'inapplicabilità delle sanzioni civili l'omesso o tardivo invio al domicilio dell'obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi per la cosiddetta gestione dei commercianti.
» visualizza: il documento (Cass. 3 agosto 2022, n. 24046. )Articoli Correlati: sanzioni civili - contributi previdenziali - inadempimento
I principio è noto, seppure di dubbia equità. V. Cass. 20 novembre 2003, n. 17650. Fra l’altro, la sentenza non precisa quale fosse la misura delle sanzioni civili.