argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro pubblico privatizzato e sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo di indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione deve essere sottoposto a conguaglio con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio trova applicazione non solo nel caso di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche ove la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione applicata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena", in quanto, altrimenti, la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 3 agosto 2022, n. 24117, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - conclusione del procedimento - sospensione cautelare
Il principio è noto; v. Cass. 11 aprile 2017, n. 9304.