argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittima la disciplina della Regione siciliana che preveda la copertura delle spese per concorsi con il riferimento a capitoli inerenti ad altre spese per il personale, non comprimibili, senza dimostrare l’esistenza di eccedenze, con la conseguente violazione dell’art. 81, terzo comma, cost..
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 28 luglio 2022, n. 200. )Articoli Correlati: copertura finanziaria - concorso - spese personale
Il principio di diritto è di evidente fondatezza. La Regione siciliana non ha chiarito come aveva immaginato la copertura finanziaria.