argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 183 del 2010, il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso decorre da quello di spedizione del precedente atto di impugnazione stragiudiziale.
» visualizza: il documento (Cass. 19 marzo 2019, n. 7659)Articoli Correlati: impugnazione del licenziamento - termine
La sentenza conferma tesi corrette, ma note, per cui “il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma secondo, della legge n. 604 del 1966, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma trentottesimo, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro” (v. Cass. 7 ottobre 2015, n. 20068; v. anche Cass. 17 maggio 2017, n. 12352).