<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

17/08/2022 - Il giudizio di responsabilità per danno erariale e la chiamata in causa per ordine del giudice.

argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale

Non vi è illegittimità costituzionale dell’art. 83 del Codice di giustizia contabile per la mancata previsione della chiamata in causa di un terzo su ordine del giudice.

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L’importanza della questione giustifica lo sconfinamento in una materia processuale. La sentenza è molto complessa e riconosce che “non è indifferente per il terzo che il giudice, in ipotesi, per giustificare il ridimensionamento della responsabilità parziaria di ciascun convenuto, o addirittura la ritenuta insussistenza di ogni sua responsabilità, faccia riferimento all’apporto (concorrente o finanche esclusivo) del terzo stesso nella causazione del danno”. Però, la mancata previsione della chiamata in causa è stata considerata espressione della discrezionalità del legislatore. Tuttavia, si è soggiunto, “il denunciato deficit di tutela del terzo, non convenuto e il cui intervento in giudizio non può essere ordinato dal giudice, né aversi su base volontaria senza aderire alla posizione del Pubblico Ministero, chiama il legislatore a intervenire nella materia compiendo le scelte discrezionali a esso demandate, quando si discuta nel processo della concorrente responsabilità del terzo stesso, pure se al fine di accertare l’eventuale responsabilità parziaria dei soggetti convenuti in causa”.