argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’ammissione di un credito per trattamento di fine rapporto allo stato passivo fallimentare comporta l’obbligo del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps di versare l’importo dovuto.
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Il provvedimento di ammissione allo stato passivo fallimentare ha effetti solo endofallimentari; in questo ultimo senso, v. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39698; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897, in modo condivisibile. Tali sentenze sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.