argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mentre esercita i soli compiti di governo amministrativo del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione, finalizzata a un risultato produttivo autonomo, vi è violazione dell’art. 29, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Articoli Correlati: interposizione di manodopera - esercizio del potere direttivo - contratto di appalto
Nel caso di specie, è stata confermata la decisione di merito sull’esercizio da parte dell’appaltatore di poteri organizzativi autonomi, soprattutto per la natura specialistica dei servizi.