argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 44, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 987 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 / 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui, qualora una lavoratrice non soddisfi il requisito dell’esercizio di una attività subordinata o autonoma imposto per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore, dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri, lo Stato membro debitore deve prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea allorché la lavoratrice abbia solo lavorato e versato contributi in tale Stato, prima e dopo il trasferimento in un altro ove si è occupato dei figli.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 7 luglio 2022, C. – n. 576 del 2020, Signora CC c. Pensioversicherungsanstalt. )Articoli Correlati: pensione - diritto europeo
Il principio di diritto non è quello riportato nella decisione, confuso oltre il lecito. Il caso è abbastanza semplice; la lavoratrice ha lavorato solo in Austria e, per un certo periodo, si è occupata dei figli in altri Stati membri. E’ fondata (e anche abbastanza scontata) la tesi della rilevanza di tali periodi per l’ordinamento austriaco, poiché erano compresi fra periodi di lavoro in Austria.