argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora si faccia valere l’interesse allo scorrimento della graduatoria in relazione a un concorso precedente e si contesti la scelta organizzativa sottesa, la giurisdizione è del giudice amministrativo. La soluzione è opposta e la giurisdizione è del giudice ordinario nel caso in cui l’amministrazione deliberi di dare corso allo scorrimento e, poi, non ottemperi a tale determinazione.
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Nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.