argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpretata nel senso per cui essa non osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computi, a titolo di anzianità retributiva, i servizi in precedenza prestati a tempo parziale, in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis, vale a dire in funzione delle prestazioni svolte (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 7 luglio 2022, C. n. 377 del 2021, Ville de Mos e altri c. Sig. RM. )Articoli Correlati: disciplina comunitaria - rapporto di lavoro a tempo parziale - pro rata temporis
La decisione è di evidente4 fondatezza. Il punto fondamentale, utile in chiave generale, è il richiamato al criterio cosiddetto del pro rata temporis.